Art. 228 disp. att. c.p.c. Arbitri e procedimento arbitrale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.

2. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori già depositati all’entrata in vigore del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.