Art. 187-bis disp. att. c.p.c. Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più procedibile.

Testo in vigore dal 15 maggio 2005

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.