Art. 186-bis disp. att. c.p.c. Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.