Art. 182 disp. att. c.p.c. Intimazione al detentore del pegno

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’articolo 544 del codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.