Art. 152 disp. att. c.p.c. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.(42)

Testo in vigore dal 23 novembre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (42)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in G.U. 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 152 disp. att. c.p.c. introduce, nelle controversie per prestazioni previdenziali e assistenziali, una deroga alla regola della soccombenza dell’art. 91 c.p.c.: la parte che perde la causa non può essere condannata alle spese se il suo reddito non supera una determinata soglia. La ratio, più volte ricordata dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione, è evitare che il timore di dover pagare le spese dissuada i soggetti economicamente deboli dal far valere diritti garantiti dall’art. 38 Cost. Il beneficio non è però incondizionato: è subordinato a una dichiarazione formale del ricorrente e soggetto ai controlli previsti per il patrocinio a spese dello Stato.

Il testo attuale deriva dall’art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha agganciato l’esonero a un limite reddituale; la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il tetto delle spese pari al valore della prestazione e il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’obbligo di dichiarare tale valore a pena di inammissibilità. Quest’ultima sanzione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2017; il testo pubblicato reca la nota di aggiornamento relativa (in vigore, nella formulazione risultante, dal 23 novembre 2017).

Contenuto della disposizione

  • Ambito: giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, compreso il procedimento di accertamento tecnico preventivo dell’art. 445-bis c.p.c. e il successivo giudizio.
  • Presupposto reddituale: la parte soccombente non è condannata se, nell’anno precedente la pronuncia, risulta titolare di un reddito imponibile IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al doppio della soglia per il patrocinio a spese dello Stato (artt. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Resta salva la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c.
  • Onere dichiarativo: l’interessato formula, nelle conclusioni dell’atto introduttivo, una dichiarazione sostitutiva di certificazione riferita all’anno precedente l’instaurazione del giudizio e si impegna a comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo; si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 79 e l’art. 88 del d.P.R. n. 115 del 2002 (documentazione e controlli della Guardia di finanza).
  • Tetto alle spese: le spese liquidate nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta. La dichiarazione del valore resta un onere, ma la sua omissione non comporta più l’inammissibilità del ricorso.

Profili applicativi

La giurisprudenza è rigorosa sulla forma della dichiarazione. Essa deve essere sottoscritta personalmente dalla parte: una formula inserita dal difensore nel ricorso non basta, perché l’assunzione di responsabilità è personale e non delegabile. È valida anche se redatta su foglio separato, purché unita al ricorso e richiamata nelle conclusioni; non occorre l’autentica del difensore. Deve inoltre essere “apposita”, cioè formata per il giudizio: un’autocertificazione predisposta per altri scopi o sottoscritta anni prima, quando la causa non era neppure ipotizzabile, non produce l’esonero. Il riferimento reddituale corretto è l’anno precedente il deposito del ricorso: indicare un anno diverso rende la dichiarazione inidonea.

Sul contenuto dell’impegno a comunicare le variazioni si registrano accenti diversi: un orientamento ha escluso che la formula debba essere espressamente riportata, ritenendo decisiva la tempestiva presentazione della dichiarazione; pronunce più recenti la trattano invece come requisito autonomo. Il consiglio pratico è inserirla sempre. La dichiarazione resa con il ricorso di primo grado vale per i gradi successivi, senza necessità di reiterarla. In caso di dichiarazione invalida, la conseguenza è la condanna alle spese secondo le regole ordinarie.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 20 novembre 2017, n. 241: è illegittimo l’ultimo periodo dell’art. 152 nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità del ricorso l’omessa dichiarazione del valore della prestazione; il limite delle spese al valore della prestazione basta da solo a scoraggiare le liti pretestuose, e la sanzione è sproporzionata rispetto al diritto di accesso alla giustizia.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 31 gennaio 2017, n. 2607: è sufficiente la dichiarazione depositata con il ricorso introduttivo di primo grado, senza necessità di ripeterla nei gradi successivi; la legge non impone formule rigide; la ratio è evitare che il timore delle spese impedisca l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. La condanna alle spese è stata cassata.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 18 ottobre 2022, n. 30594: la dichiarazione è inefficace se non sottoscritta dalla parte; è invece valida se redatta su foglio separato, materialmente unito al ricorso e richiamato nelle conclusioni, senza necessità di autentica del difensore.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 3 dicembre 2025, n. 31596: la dichiarazione deve riferirsi all’anno precedente l’instaurazione del giudizio; l’impegno a comunicare le variazioni riguarda il periodo successivo al deposito e non supplisce all’indicazione di un anno diverso. Il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 26 maggio 2026, n. 16317: non basta il collegamento materiale tra dichiarazione e ricorso, occorre un collegamento teleologico e temporale; è inidonea la dichiarazione sottoscritta anni prima, persino prima della domanda amministrativa.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 16 settembre 2026, n. 25458: la dichiarazione è personalissima, va sottoscritta dalla parte e inserita nelle conclusioni con l’impegno a comunicare le variazioni; non vale un atto notorio formato per altre finalità. Il ricorso è stato rigettato.

Rapporti con altre norme

La norma deroga agli artt. 91 e 92 c.p.c. e fa salvo l’art. 96, primo comma, c.p.c. Rinvia agli artt. 76, 77, 79 e 88 del d.P.R. n. 115 del 2002 sul patrocinio a spese dello Stato e si applica alle controversie dell’art. 442 c.p.c. e al procedimento dell’art. 445-bis c.p.c. Va tenuta distinta dall’art. 152-bis disp. att. c.p.c., che disciplina la liquidazione delle spese in favore delle pubbliche amministrazioni difese da propri dipendenti.