Art. 148 disp. att. c.p.c. Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall’articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.