Art. 151 disp. att. c.p.c. Riunione di procedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.

2. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.