Art. 131 disp. att. c.p.c. Deliberazione dei provvedimenti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’articolo 276 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.