Art. 131 disp. att. c.p.c. Deliberazione dei provvedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’articolo 276 del codice.

2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.

3. La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.