Art. 131-bis disp. att. c.p.c. Sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza prevista dall’art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.