Art. 129-bis disp. att. c.p.c. Sospensione dell’istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d’appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
2. Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall’art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.