Art. 97 c.p.c. Responsabilità di più soccombenti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
2. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.