Art. 97 c.p.c. Responsabilità di più soccombenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

2. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.