Art. 91 c.p.c. Condanna alle spese

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.

2. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.

3. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.

4. Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.

Testo in vigore dal 21 febbraio 2012

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 91 c.p.c. apre il capo IV del titolo III del libro primo, dedicato alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, e fissa il principio della soccombenza: chi perde la causa rimborsa all’avversario le spese sostenute. La ratio è che il processo non deve tradursi in un pregiudizio economico per la parte che ha ragione, sicché il costo della lite grava su chi ha reso necessario il ricorso al giudice o vi ha resistito senza fondamento. Il principio è espressione della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.).

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha aggiunto il secondo periodo del primo comma, sulle conseguenze del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa. Il d.l. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, ha introdotto il quarto comma, che limita le spese liquidabili nelle cause di modesto valore davanti al giudice di pace; il testo vigente è in vigore dal 21 febbraio 2012.

Contenuto della disposizione

  • Condanna del soccombente: con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e ne liquida l’ammontare insieme ai compensi di difesa, anche d’ufficio, purché la parte vittoriosa non vi abbia rinunciato.
  • Proposta conciliativa: se la domanda è accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, la parte che l’ha rifiutata senza giustificato motivo è condannata alle spese maturate dopo la proposta, salva la compensazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c.
  • Spese successive: le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere, quelle di notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto dall’ufficiale giudiziario, con reclamo al capo dell’ufficio nelle forme degli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Limite nelle cause minori: nelle cause davanti al giudice di pace in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 82, primo comma, c.p.c., valore fino a 1.100 euro), spese e compensi liquidati non possono superare il valore della domanda.

Profili applicativi

La soccombenza va valutata in base all’esito complessivo della lite e non per singole fasi o questioni: il giudice d’appello che riforma la sentenza deve rinnovare d’ufficio il regolamento delle spese di entrambi i gradi. Nei casi di cessazione della materia del contendere opera la soccombenza virtuale, cioè la valutazione di chi avrebbe perso se il giudizio fosse proseguito.

Il giudice non può porre le spese, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa: questo è l’unico limite il cui superamento è sindacabile in cassazione, mentre la scelta di compensare, nei casi consentiti, e la quantificazione entro i parametri ministeriali (d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche) appartengono al merito, salvo il vizio di motivazione e il rispetto dei minimi e dei massimi.

Altro errore frequente è confondere l’accoglimento parziale di una domanda unitaria con la soccombenza reciproca: la prima situazione può giustificare solo la compensazione, non la condanna della parte vittoriosa. La liquidazione deve indicare separatamente esborsi e compensi; la nota spese è utile ma non vincola il giudice, che deve però motivare una liquidazione inferiore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 31 ottobre 2022, n. 32061: l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile solo in presenza di domande contrapposte tra le stesse parti o di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi; non consente quindi di condannare la parte vittoriosa alle spese, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale alle condizioni dell’art. 92 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 15 gennaio 2024, n. 1517: il quarto comma, introdotto dal d.l. 212/2011, impone che nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro le spese liquidate non superino il valore della domanda; la regola, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 157 del 2014, si giustifica con la natura equitativa e la semplicità di tali cause.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 maggio 2026, n. 16005: il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese è ammesso solo se il giudice di merito ha violato il principio di soccombenza ponendole a carico della parte totalmente vittoriosa, anche quando il regolamento sia avvenuto secondo la soccombenza virtuale dopo la cessazione della materia del contendere.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 2026, n. 11600: la condanna dell’appellante alle spese del grado, dopo il rigetto integrale del gravame, è lineare applicazione dell’art. 91 c.p.c.; la Corte ha perciò respinto la censura con cui l’appellante soccombente invocava, per sottrarsi alle spese, la condotta processuale e preprocessuale della controparte.

Rapporti con altre norme

L’art. 92 c.p.c. disciplina la compensazione e la condanna alle spese per violazione del dovere di lealtà (art. 88 c.p.c.); l’art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del difensore antistatario; l’art. 94 c.p.c. la condanna dei rappresentanti; l’art. 96 c.p.c. la responsabilità aggravata. L’art. 97 c.p.c. regola la ripartizione tra più soccombenti. Per la liquidazione dei compensi valgono la legge 31 dicembre 2012, n. 247 e il d.m. 55/2014; per la mediazione obbligatoria, l’art. 13 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 prevede regole analoghe sulla mancata accettazione della proposta del mediatore; nel patrocinio a spese dello Stato la condanna è disposta a favore dell’Erario (art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).