Art. 95 c.p.c. Spese del processo di esecuzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.