Art. 95 c.p.c. Spese del processo di esecuzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.