Art. 824 c.p.c. Originali e copie del lodo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.