Art. 824-bis c.p.c. Efficacia del lodo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.