Art. 823 c.p.c. Deliberazione e requisiti del lodo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

2. Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.