Art. 808-bis c.p.c. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.