Art. 807 c.p.c. Compromesso)
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
2. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.