Art. 807 c.p.c. Compromesso)

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.

2. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.