Art. 806 c.p.c. Controversie arbitrabili

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

2. Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.