Art. 685 c.p.c. Vendita delle cose deteriorabili

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

2. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.