Art. 685 c.p.c. Vendita delle cose deteriorabili
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
2. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.