Art. 676 c.p.c. Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

2. Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

3. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.