Art. 675 c.p.c. Termine d’efficacia del provvedimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.