Art. 669-terdecies c.p.c. Reclamo contro i provvedimenti cautelari
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. 113a
2. (115)
3. (116)
4. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d’Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’Appello più vicina.(88)(90)
5. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
6. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. 113a
7. (115)
8. (116)
9. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.
10. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.(67)(71)(72)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Aggiornamento (71)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 29/6/1994, n. 27) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare”.
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.”
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Aggiornamento (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 669-terdecies c.p.c. disciplina il reclamo, l’unico mezzo di controllo previsto contro le ordinanze cautelari. Si tratta di una revisio prioris instantiae, cioè di un riesame affidato a un giudice diverso, collegiale, che può confermare, modificare o revocare la misura. La garanzia del doppio esame compensa la sommarietà della cognizione cautelare e assicura l’equilibrio tra le parti.
Nel testo originario della L. 26 novembre 1990, n. 353 il reclamo era ammesso solo contro i provvedimenti di accoglimento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 1994, lo ha esteso alle ordinanze di rigetto. Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha poi riscritto la norma, fissando il termine perentorio di quindici giorni, ammettendo nel reclamo i motivi sopravvenuti e vietando la rimessione al primo giudice; la Cassazione ne indica l’applicazione dal 1° marzo 2006.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il reclamo ha effetto devolutivo pieno: il collegio riesamina l’intera vicenda cautelare, anche alla luce di fatti e documenti nuovi, e decide nel merito della misura. Il termine di quindici giorni decorre in via ordinaria dalla comunicazione di cancelleria: non trova applicazione il termine lungo previsto per le impugnazioni delle sentenze, sicché l’attesa di una notificazione di parte espone al rischio di tardività.
L’ordinanza del collegio conserva natura cautelare e provvisoria, non è idonea al giudicato e non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost.; è inammissibile anche il regolamento di competenza. Va poi verificata con cura la natura del provvedimento impugnato: se il giudice, anziché limitarsi alla cautela, ha deciso definitivamente il merito, l’atto ha natura di sentenza e va appellato, e il reclamo erroneamente proposto non salva dal termine breve per l’appello.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il reclamo chiude il procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.) e si applica, ai sensi dell’art. 669-quaterdecies c.p.c., a sequestri, provvedimenti nunciatori e d’urgenza; per i provvedimenti possessori vi rinvia l’art. 703 c.p.c. Il rito è quello camerale degli artt. 737 e 738 c.p.c. Il reclamo si distingue dalla revoca e modifica dell’art. 669-decies c.p.c., fondata su mutamenti delle circostanze, e dalla riproposizione dell’istanza respinta prevista dall’art. 669-septies c.p.c. Il limite del ricorso straordinario è fissato dall’art. 111 Cost.