Art. 669-bis c.p.c. Forma della domanda
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La domanda si propone con ricorso al giudice competente.(67)(72)(178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 669-bis c.p.c. apre la Sezione I del Capo III del Libro IV, dedicata al procedimento cautelare uniforme, introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 per dare una disciplina comune ai provvedimenti cautelari. La norma fissa la forma dell’atto introduttivo: la domanda cautelare si propone con ricorso. La scelta del ricorso, che si deposita prima di essere notificato, risponde all’esigenza di celerità: il giudice viene investito immediatamente e può fissare l’udienza, o provvedere senza contraddittorio nei casi di urgenza (art. 669-sexies c.p.c.), senza attendere i termini di comparizione propri della citazione.
Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia) ha sostituito le parole “depositato nella cancelleria del giudice” con “al giudice”, adeguando il testo al deposito telematico obbligatorio. La versione vigente è in vigore dal 26 novembre 2024 e, salvo diversa previsione, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
La regola è semplice ma ha portata sistematica.
Profili applicativi
Il procedimento cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito, anche se a esso collegato da un nesso di strumentalità. Ne derivano conseguenze pratiche: il ricorso cautelare proposto ante causam non contiene la domanda di merito, che va introdotta con un atto separato nelle forme ordinarie; la procura rilasciata per la fase cautelare vale per il merito solo se ad esso si riferisce in modo inequivoco; il ricorso cautelare in corso di causa non costituisce domanda nuova.
La scelta del giudice cui rivolgere il ricorso ante causam va compiuta con attenzione, perché deve coincidere con il giudice competente per il merito; la giurisprudenza ha tuttavia chiarito che l’omessa eccezione di incompetenza nella fase cautelare non consolida definitivamente la competenza per il successivo giudizio a cognizione piena, che resta regolata dai criteri ordinari. Sul piano della forma, eventuali errori nella scelta dell’atto introduttivo sono valutati alla luce del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 669-bis c.p.c. è il primo anello di una sequenza che prosegue con gli artt. 669-ter e 669-quater (competenza), 669-quinquies (controversie arbitrali), 669-sexies (procedimento), 669-septies (rigetto), 669-octies e 669-novies (strumentalità e inefficacia), 669-decies (revoca e modifica), 669-duodecies (attuazione) e 669-terdecies (reclamo), con l’art. 669-quaterdecies che ne delimita l’ambito. I singoli provvedimenti sono previsti dagli artt. 670 ss., 688 ss. e 700 c.p.c. Il deposito del ricorso segue le regole dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c.