Art. 669-bis c.p.c. Forma della domanda

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La domanda si propone con ricorso al giudice competente.(67)(72)(178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 669-bis c.p.c. apre la Sezione I del Capo III del Libro IV, dedicata al procedimento cautelare uniforme, introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 per dare una disciplina comune ai provvedimenti cautelari. La norma fissa la forma dell’atto introduttivo: la domanda cautelare si propone con ricorso. La scelta del ricorso, che si deposita prima di essere notificato, risponde all’esigenza di celerità: il giudice viene investito immediatamente e può fissare l’udienza, o provvedere senza contraddittorio nei casi di urgenza (art. 669-sexies c.p.c.), senza attendere i termini di comparizione propri della citazione.

Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia) ha sostituito le parole “depositato nella cancelleria del giudice” con “al giudice”, adeguando il testo al deposito telematico obbligatorio. La versione vigente è in vigore dal 26 novembre 2024 e, salvo diversa previsione, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

La regola è semplice ma ha portata sistematica.

  • Forma: il ricorso, sottoscritto dal difensore munito di procura, deve contenere l’indicazione della misura richiesta e l’esposizione dei fatti che ne giustificano la concessione, cioè la verosimile esistenza del diritto (fumus boni iuris) e il pericolo derivante dal ritardo (periculum in mora).
  • Giudice competente: il rinvio al “giudice competente” rimanda agli artt. 669-ter e 669-quater c.p.c.: prima della causa, il giudice competente per il merito; in corso di causa, quello davanti al quale il merito pende.
  • Ambito: secondo l’art. 669-quaterdecies c.p.c. la disciplina si applica ai sequestri, ai provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto, ai provvedimenti d’urgenza e, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, nonché ai provvedimenti possessori nei limiti dell’art. 703 c.p.c.

Profili applicativi

Il procedimento cautelare è autonomo rispetto al giudizio di merito, anche se a esso collegato da un nesso di strumentalità. Ne derivano conseguenze pratiche: il ricorso cautelare proposto ante causam non contiene la domanda di merito, che va introdotta con un atto separato nelle forme ordinarie; la procura rilasciata per la fase cautelare vale per il merito solo se ad esso si riferisce in modo inequivoco; il ricorso cautelare in corso di causa non costituisce domanda nuova.

La scelta del giudice cui rivolgere il ricorso ante causam va compiuta con attenzione, perché deve coincidere con il giudice competente per il merito; la giurisprudenza ha tuttavia chiarito che l’omessa eccezione di incompetenza nella fase cautelare non consolida definitivamente la competenza per il successivo giudizio a cognizione piena, che resta regolata dai criteri ordinari. Sul piano della forma, eventuali errori nella scelta dell’atto introduttivo sono valutati alla luce del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 gennaio 2010, n. 26: è stato dichiarato illegittimo l’art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies c.p.c. all’accertamento tecnico preventivo, impediva di proporre tale domanda al giudice competente per il merito in presenza di clausola compromissoria; la Corte ha riaffermato la natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva e il carattere espansivo della disciplina generale.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 13 giugno 1996, n. 5442: durante il procedimento cautelare regolato dagli artt. 669-bis ss. c.p.c. è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, potendo la questione essere fatta valere con il reclamo dell’art. 669-terdecies c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 13 maggio 1998, n. 4814: il ricorso d’urgenza proposto in corso di causa, essendo strumentale alla decisione di merito, non integra una domanda nuova e non deve quindi essere notificato al contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 giugno 2004, n. 10822: il procedimento cautelare è distinto e autonomo rispetto al merito; ottenuta la misura, occorre introdurre un nuovo giudizio, per il quale serve altra procura, salvo che quella rilasciata per la fase cautelare si riferisca in modo certo anche al merito.
  • Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2018, n. 21491: il giudizio di merito successivo alla fase cautelare richiede un’autonoma domanda proposta nelle forme di rito, che non può essere sostituita dal provvedimento del giudice che disponga la prosecuzione davanti a sé né da una comparsa di costituzione; la mancanza della domanda è nullità assoluta rilevabile d’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 9 giugno 2015, n. 11949: la domanda cautelare ante causam, da proporre al giudice competente per il merito, preannuncia una scelta processuale che vincola il ricorrente e onera il resistente di eccepire l’incompetenza già nella fase cautelare; ai fini della prevenzione rileva la data del procedimento cautelare seguito dal merito.

Rapporti con altre norme

L’art. 669-bis c.p.c. è il primo anello di una sequenza che prosegue con gli artt. 669-ter e 669-quater (competenza), 669-quinquies (controversie arbitrali), 669-sexies (procedimento), 669-septies (rigetto), 669-octies e 669-novies (strumentalità e inefficacia), 669-decies (revoca e modifica), 669-duodecies (attuazione) e 669-terdecies (reclamo), con l’art. 669-quaterdecies che ne delimita l’ambito. I singoli provvedimenti sono previsti dagli artt. 670 ss., 688 ss. e 700 c.p.c. Il deposito del ricorso segue le regole dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c.