Art. 669-octies c.p.c. Provvedimento di accoglimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies. (113a)(115)(116)

2. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. (113a)(115)(116)

3. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

4. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

5. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. (113a)(115)(116)(171)(173)

7. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

8. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. (113a)(115)(116)(171)(173)(178)

9. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. (113a)(115)(116)(67)(72)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.

Aggiornamento (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.”

Aggiornamento (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”

Aggiornamento (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 669-octies c.p.c. regola il provvedimento che accoglie la domanda cautelare e definisce il rapporto tra misura cautelare e giudizio di merito, cioè la cosiddetta strumentalità. Nel disegno originario della L. 26 novembre 1990, n. 353 ogni misura concessa prima della causa doveva essere seguita, entro un termine perentorio, dall’instaurazione del giudizio di merito, pena la perdita di efficacia (art. 669-novies c.p.c.).

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto la strumentalità attenuata: i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sopravvivono anche se il merito non viene mai iniziato o si estingue. Successivi interventi hanno portato il termine per il merito da trenta a sessanta giorni ed esteso il regime attenuato alle sospensioni delle delibere condominiali; da ultimo il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia) ha aggiunto “comitati, consorzi” all’elenco degli enti nell’ottavo comma. Il testo vigente è in vigore dal 26 novembre 2024.

Contenuto della disposizione

  • Termine per il merito: l’ordinanza che accoglie una domanda proposta prima della causa fissa un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per iniziare il giudizio di merito; in mancanza, il termine è comunque di sessanta giorni.
  • Decorrenza: dalla pronuncia in udienza o, altrimenti, dalla comunicazione dell’ordinanza; per il pubblico impiego privatizzato, dal momento in cui la domanda diviene procedibile.
  • Arbitrato: se la lite è devoluta ad arbitri, nello stesso termine la parte notifica l’atto con cui dichiara di promuovere l’arbitrato, propone la domanda e nomina gli arbitri.
  • Strumentalità attenuata: il termine e l’inefficacia dell’art. 669-novies, primo comma, c.p.c. non si applicano ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., agli altri provvedimenti anticipatori previsti dal codice civile o da leggi speciali, ai provvedimenti di nuova opera e danno temuto e alle sospensioni di delibere assembleari ex art. 1137, quarto comma, c.c.; ciascuna parte può comunque iniziare il merito.
  • Spese: emettendo uno di questi provvedimenti prima della causa, il giudice provvede sulle spese della fase cautelare.
  • Estinzione del merito: non rende inefficaci i provvedimenti anticipatori né le sospensioni di delibere di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società.
  • Limite: l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

Profili applicativi

La prima operazione pratica è la qualificazione della misura. I provvedimenti conservativi, a cominciare dal sequestro conservativo, non anticipano la decisione ma ne garantiscono l’attuazione: il merito va quindi iniziato nei sessanta giorni, altrimenti la misura perde efficacia. Per i provvedimenti anticipatori l’instaurazione del merito è facoltativa, ma la misura resta provvisoria, non acquista autorità di giudicato e può essere superata da una diversa decisione a cognizione piena.

Quanto alla decorrenza, conta la comunicazione di cancelleria (o la notificazione, se anteriore), non il rilascio di copia esecutiva chiesto dalla parte; la proposizione del reclamo non sospende il termine. Il giudizio di merito va introdotto con un atto rituale, con domanda e chiamata in giudizio: non basta una memoria nel fascicolo cautelare. Se il procedimento si chiude con la cessazione della materia del contendere, non vi è accoglimento e non si applica alcun termine.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 10 agosto 2006, n. 18152: il termine per il merito decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell’ordinanza originaria di accoglimento, anche se confermata in sede di reclamo, perché nessuna norma attribuisce al reclamo effetto sospensivo del termine.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 4 settembre 2013, n. 20326: il termine decorre solo dalla comunicazione di cancelleria o da equipollenti strettamente contigui; il rilascio di copia esecutiva su richiesta della parte non anticipa il dies a quo.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 26 febbraio 2014, n. 4505: il sequestro conservativo, privo di effetti anticipatori, richiede a pena di inefficacia l’instaurazione del merito entro sessanta giorni; la Corte ha dichiarato inefficace la misura per mancata introduzione del giudizio.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22751: se il procedimento cautelare ante causam si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non si fissa né si applica il termine dell’art. 669-octies c.p.c.; quello eventualmente fissato è tamquam non esset.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2014, n. 23652: anche dopo la riforma del 2005, i provvedimenti d’urgenza anticipatori sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, sicché contro di essi e contro l’ordinanza di reclamo non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 9 giugno 2015, n. 11949: la strumentalità attenuata non elimina il vincolo tra misura e merito, che, se proposto, resta la naturale prosecuzione della fase cautelare; ai fini della prevenzione rileva la data del procedimento cautelare.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 14 dicembre 2018, n. 32393: il giudizio di merito successivo all’ordinanza cautelare va introdotto con un valido atto di citazione notificato; una memoria di costituzione che formuli per la prima volta la domanda non è atto introduttivo idoneo.

Rapporti con altre norme

La disposizione opera in stretto collegamento con l’art. 669-novies c.p.c. sull’inefficacia, con l’art. 669-decies c.p.c. sulla revoca e modifica e con l’art. 669-terdecies c.p.c. sul reclamo. Il richiamo all’art. 700 c.p.c. e all’art. 688 c.p.c. individua i principali provvedimenti a strumentalità attenuata; l’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle delibere condominiali. Per le controversie arbitrali si coordina con l’art. 669-quinquies c.p.c.; le spese seguono gli artt. 91 ss. c.p.c.