Art. 669-octies c.p.c. Provvedimento di accoglimento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies. (113a)(115)(116)
2. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. (113a)(115)(116)
3. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
4. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
5. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. (113a)(115)(116)(171)(173)
7. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.
8. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. (113a)(115)(116)(171)(173)(178)
9. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo. (113a)(115)(116)(67)(72)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Aggiornamento (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.”
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Aggiornamento (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 669-octies c.p.c. regola il provvedimento che accoglie la domanda cautelare e definisce il rapporto tra misura cautelare e giudizio di merito, cioè la cosiddetta strumentalità. Nel disegno originario della L. 26 novembre 1990, n. 353 ogni misura concessa prima della causa doveva essere seguita, entro un termine perentorio, dall’instaurazione del giudizio di merito, pena la perdita di efficacia (art. 669-novies c.p.c.).
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto la strumentalità attenuata: i provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito sopravvivono anche se il merito non viene mai iniziato o si estingue. Successivi interventi hanno portato il termine per il merito da trenta a sessanta giorni ed esteso il regime attenuato alle sospensioni delle delibere condominiali; da ultimo il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia) ha aggiunto “comitati, consorzi” all’elenco degli enti nell’ottavo comma. Il testo vigente è in vigore dal 26 novembre 2024.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La prima operazione pratica è la qualificazione della misura. I provvedimenti conservativi, a cominciare dal sequestro conservativo, non anticipano la decisione ma ne garantiscono l’attuazione: il merito va quindi iniziato nei sessanta giorni, altrimenti la misura perde efficacia. Per i provvedimenti anticipatori l’instaurazione del merito è facoltativa, ma la misura resta provvisoria, non acquista autorità di giudicato e può essere superata da una diversa decisione a cognizione piena.
Quanto alla decorrenza, conta la comunicazione di cancelleria (o la notificazione, se anteriore), non il rilascio di copia esecutiva chiesto dalla parte; la proposizione del reclamo non sospende il termine. Il giudizio di merito va introdotto con un atto rituale, con domanda e chiamata in giudizio: non basta una memoria nel fascicolo cautelare. Se il procedimento si chiude con la cessazione della materia del contendere, non vi è accoglimento e non si applica alcun termine.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione opera in stretto collegamento con l’art. 669-novies c.p.c. sull’inefficacia, con l’art. 669-decies c.p.c. sulla revoca e modifica e con l’art. 669-terdecies c.p.c. sul reclamo. Il richiamo all’art. 700 c.p.c. e all’art. 688 c.p.c. individua i principali provvedimenti a strumentalità attenuata; l’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle delibere condominiali. Per le controversie arbitrali si coordina con l’art. 669-quinquies c.p.c.; le spese seguono gli artt. 91 ss. c.p.c.