Art. 499 c.p.c. Intervento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
2. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
3. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
4. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
5. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
6. All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo esecutivo.(115)
7. (116)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006”.
Aggiornamento (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 499 c.p.c. disciplina l’intervento dei creditori nell’espropriazione forzata promossa da altri, cioè la possibilità di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati. La norma attua il principio della par condicio creditorum, per cui il patrimonio del debitore è garanzia comune di tutti i creditori (art. 2741 c.c.), ma lo contempera con l’esigenza di non appesantire il processo esecutivo con pretese prive di adeguato riscontro.
L’articolo è stato riscritto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel testo poi sostituito dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, secondo la disciplina transitoria della riforma. Il testo previgente ammetteva l’intervento di tutti i creditori, anche chirografari e privi di titolo; la riforma ha invece selezionato i creditori legittimati e introdotto un sub-procedimento di verifica dei crediti non titolati.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Interventi tempestivi e tardivi. L’intervento proposto dopo l’udienza di vendita o di assegnazione è tardivo: il creditore chirografario può soddisfarsi solo su ciò che residua dopo il pagamento dei creditori tempestivi, salvo i privilegiati (art. 528 c.p.c.).
Poteri del creditore titolato intervenuto. Il creditore intervenuto con titolo esecutivo partecipa all’espropriazione e può compiere atti di impulso del processo; il creditore senza titolo, invece, partecipa solo alla distribuzione.
Udienza di verifica. La fissazione dell’udienza è un adempimento officioso che condiziona l’accesso dei creditori non titolati al riparto. Se il giudice la omette, il creditore interessato deve sollecitarla durante la fase liquidativa; una volta aperta la fase distributiva non può più chiederla né ottenere la rimessione in termini.
Errori frequenti. Intervenire sulla base di una sentenza di condanna generica, che non è titolo idoneo; dimenticare la notifica del ricorso al debitore; non proporre nei trenta giorni l’azione di accertamento dopo il disconoscimento, perdendo il diritto all’accantonamento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 499 c.p.c. presuppone l’art. 498 c.p.c. sull’avviso ai creditori iscritti e si completa con l’art. 500 c.p.c. sugli effetti dell’intervento e con gli artt. 525, 551 e 563 c.p.c. per le singole forme di espropriazione; per gli interventi tardivi rilevano gli artt. 528 e 565 c.p.c. L’accantonamento è regolato dall’art. 510, terzo comma, c.p.c. e le controversie distributive dall’art. 512 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 2741 c.c. sul concorso dei creditori, l’art. 2214 c.c. sulle scritture contabili e le norme sulle cause di prelazione.