Art. 412-ter c.p.c. Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.