Art. 409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 409 c.p.c. apre il titolo IV del libro secondo, dedicato alle controversie in materia di lavoro, e ne delimita l’ambito di applicazione: elenca i rapporti per i quali le liti si svolgono con il rito speciale del lavoro (artt. 410-441 c.p.c.), davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il rito, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, è ispirato ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza e prevede poteri istruttori d’ufficio più ampi, preclusioni rigide e una tutela rafforzata del lavoratore, considerato parte debole del rapporto.
La norma ha quindi una duplice funzione: individua la materia di competenza del giudice del lavoro e, indirettamente, definisce la nozione processuale di lavoratore, includendovi anche figure non subordinate. L’ultima modifica risale alla legge 22 maggio 2017, n. 81 (in vigore dal 14 giugno 2017), che ha aggiunto al n. 3 la definizione di collaborazione coordinata, precisando che il coordinamento è stabilito di comune accordo e che il collaboratore organizza autonomamente la propria attività.
Contenuto della disposizione
La competenza appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro, con i criteri territoriali dell’art. 413 c.p.c., inderogabili: sono nulle le clausole che li modificano. Il processo si introduce con ricorso (art. 414 c.p.c.) e il tentativo di conciliazione è facoltativo (art. 410 c.p.c.).
Profili applicativi
Il campo più conteso è quello del n. 3. Per l’agente persona fisica si presume il carattere prevalentemente personale della prestazione: la competenza del giudice del lavoro viene meno solo se si dimostra che l’agente ha organizzato la propria attività in forma imprenditoriale, gestendo un’impresa autonoma con propri collaboratori. La partita IVA o un locale espositivo non bastano. L’agenzia conferita a una società, invece, esula dal rito del lavoro, perché l’attività del socio è mediata dall’ente e perde il carattere personale.
Non rientrano nella parasubordinazione i rapporti in cui manca il coordinamento con un’organizzazione altrui, come quello tra la società e i suoi amministratori, legati da un rapporto di immedesimazione organica. La qualificazione ha conseguenze anche fuori dal processo: i crediti dei lavoratori parasubordinati, ad esempio, godono dei limiti di pignorabilità propri delle retribuzioni (art. 545 c.p.c.).
Per il lavoro pubblico, la privatizzazione ha devoluto al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), salvo le categorie in regime di diritto pubblico e le procedure concorsuali per l’assunzione, che restano al giudice amministrativo. Anche le controversie pensionistiche collegate a rapporti di lavoro con enti già pubblici possono rientrare, per effetto di pronunce costituzionali, nella giurisdizione ordinaria secondo gli artt. 409 e 442 c.p.c.
Un errore frequente è introdurre con il rito ordinario una causa soggetta al rito del lavoro, o viceversa: il giudice dispone il mutamento del rito (artt. 426 e 427 c.p.c.), ma le preclusioni maturate secondo il rito corretto possono incidere sulla difesa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 409 c.p.c. individua i rapporti ai quali si applicano gli artt. 410-441 c.p.c.: in particolare l’art. 413 c.p.c. sulla competenza, l’art. 414 c.p.c. sul ricorso introduttivo, l’art. 420 c.p.c. sull’udienza di discussione e l’art. 429 c.p.c. sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. Le controversie previdenziali e assistenziali seguono lo stesso rito per effetto dell’art. 442 c.p.c. Sul piano sostanziale, la nozione di collaborazione coordinata va distinta dalle collaborazioni etero-organizzate dal committente, alle quali l’art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 estende la disciplina del lavoro subordinato, e dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.). Per il pubblico impiego il riparto di giurisdizione è dettato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. La parasubordinazione rileva anche ai fini dei limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.), della disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.) e del privilegio dei crediti (art. 2751-bis c.c.).