Art. 409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Testo in vigore dal 14 giugno 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 409 c.p.c. apre il titolo IV del libro secondo, dedicato alle controversie in materia di lavoro, e ne delimita l’ambito di applicazione: elenca i rapporti per i quali le liti si svolgono con il rito speciale del lavoro (artt. 410-441 c.p.c.), davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il rito, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, è ispirato ai principi di oralità, concentrazione e immediatezza e prevede poteri istruttori d’ufficio più ampi, preclusioni rigide e una tutela rafforzata del lavoratore, considerato parte debole del rapporto.

La norma ha quindi una duplice funzione: individua la materia di competenza del giudice del lavoro e, indirettamente, definisce la nozione processuale di lavoratore, includendovi anche figure non subordinate. L’ultima modifica risale alla legge 22 maggio 2017, n. 81 (in vigore dal 14 giugno 2017), che ha aggiunto al n. 3 la definizione di collaborazione coordinata, precisando che il coordinamento è stabilito di comune accordo e che il collaboratore organizza autonomamente la propria attività.

Contenuto della disposizione

  • n. 1, lavoro subordinato privato, anche se non inerente all’esercizio di un’impresa: vi rientrano il lavoro domestico e quello alle dipendenze di professionisti, associazioni, enti non commerciali.
  • n. 2, rapporti agrari: mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.
  • n. 3, parasubordinazione: agenzia, rappresentanza commerciale e altre collaborazioni che si concretano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non subordinata. Occorrono la continuità (prestazione non occasionale), il coordinamento con l’organizzazione del committente secondo modalità concordate e la prevalenza dell’apporto personale su quello di mezzi e collaboratori.
  • n. 4, dipendenti di enti pubblici economici, che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
  • n. 5, lavoro pubblico dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, sempre che non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

La competenza appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro, con i criteri territoriali dell’art. 413 c.p.c., inderogabili: sono nulle le clausole che li modificano. Il processo si introduce con ricorso (art. 414 c.p.c.) e il tentativo di conciliazione è facoltativo (art. 410 c.p.c.).

Profili applicativi

Il campo più conteso è quello del n. 3. Per l’agente persona fisica si presume il carattere prevalentemente personale della prestazione: la competenza del giudice del lavoro viene meno solo se si dimostra che l’agente ha organizzato la propria attività in forma imprenditoriale, gestendo un’impresa autonoma con propri collaboratori. La partita IVA o un locale espositivo non bastano. L’agenzia conferita a una società, invece, esula dal rito del lavoro, perché l’attività del socio è mediata dall’ente e perde il carattere personale.

Non rientrano nella parasubordinazione i rapporti in cui manca il coordinamento con un’organizzazione altrui, come quello tra la società e i suoi amministratori, legati da un rapporto di immedesimazione organica. La qualificazione ha conseguenze anche fuori dal processo: i crediti dei lavoratori parasubordinati, ad esempio, godono dei limiti di pignorabilità propri delle retribuzioni (art. 545 c.p.c.).

Per il lavoro pubblico, la privatizzazione ha devoluto al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), salvo le categorie in regime di diritto pubblico e le procedure concorsuali per l’assunzione, che restano al giudice amministrativo. Anche le controversie pensionistiche collegate a rapporti di lavoro con enti già pubblici possono rientrare, per effetto di pronunce costituzionali, nella giurisdizione ordinaria secondo gli artt. 409 e 442 c.p.c.

Un errore frequente è introdurre con il rito ordinario una causa soggetta al rito del lavoro, o viceversa: il giudice dispone il mutamento del rito (artt. 426 e 427 c.p.c.), ma le preclusioni maturate secondo il rito corretto possono incidere sulla difesa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 gennaio 2017, n. 1545: l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni è legato alla società da un rapporto di tipo societario che, per l’immedesimazione organica e l’assenza di coordinamento, non rientra nei rapporti parasubordinati del n. 3; ne segue che i suoi compensi sono pignorabili senza i limiti dell’art. 545, quarto comma, c.p.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 5 febbraio 2024, n. 3298: le controversie sul trattamento pensionistico dei dipendenti di un istituto di credito già pubblico, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato la giurisdizione della Corte dei conti, sono devolute al giudice ordinario a norma degli artt. 409 e 442 c.p.c.; è stata così dichiarata la giurisdizione ordinaria.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 14 marzo 2024, n. 6803: per l’agente persona fisica opera la presunzione del carattere parasubordinato del rapporto, superabile solo provando un’organizzazione imprenditoriale; la titolarità di partita IVA e la disponibilità di uno showroom, requisiti minimi dell’attività, non bastano. Accogliendo il regolamento di competenza d’ufficio, la Corte ha dichiarato la competenza inderogabile del giudice del lavoro e l’inefficacia della clausola contrattuale di deroga del foro.

Rapporti con altre norme

L’art. 409 c.p.c. individua i rapporti ai quali si applicano gli artt. 410-441 c.p.c.: in particolare l’art. 413 c.p.c. sulla competenza, l’art. 414 c.p.c. sul ricorso introduttivo, l’art. 420 c.p.c. sull’udienza di discussione e l’art. 429 c.p.c. sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. Le controversie previdenziali e assistenziali seguono lo stesso rito per effetto dell’art. 442 c.p.c. Sul piano sostanziale, la nozione di collaborazione coordinata va distinta dalle collaborazioni etero-organizzate dal committente, alle quali l’art. 2 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 estende la disciplina del lavoro subordinato, e dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.). Per il pubblico impiego il riparto di giurisdizione è dettato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. La parasubordinazione rileva anche ai fini dei limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.), della disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 2113 c.c.) e del privilegio dei crediti (art. 2751-bis c.c.).