Art. 410 c.p.c. Tentativo di conciliazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
6. La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
7. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 410 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro davanti alla commissione istituita presso l’ufficio territoriale del Ministero del lavoro. Lo strumento risponde a una finalità deflattiva e, insieme, di tutela: offre alle parti una sede pubblica e qualificata in cui comporre la lite, con la garanzia che l’accordo raggiunto sia stabile e sottratto all’impugnazione prevista per le rinunce e transazioni del lavoratore.
La disciplina è stata riscritta dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cosiddetto collegato lavoro), che ha trasformato il tentativo da obbligatorio, quale condizione di procedibilità della domanda introdotta dalla riforma del 1998 (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), in facoltativo. Il nono comma dello stesso art. 31 ne ha esteso l’applicazione alle controversie di pubblico impiego contrattualizzato. Da ultimo l’art. 20 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha previsto che i procedimenti di conciliazione degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c. possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Prescrizione. L’effetto interruttivo deriva dalla comunicazione della richiesta alla controparte, non dal mero deposito presso l’ufficio: il lavoratore deve quindi conservare la prova della spedizione e della ricezione della copia, che opera come atto di costituzione in mora.
Impugnazione del licenziamento. Nella disciplina dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la richiesta di conciliazione è uno degli atti idonei a conservare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale; in caso di rifiuto o mancato accordo il ricorso al giudice va depositato entro sessanta giorni. La giurisprudenza ha riconosciuto anche al ricorso cautelare idoneità a impedire la decadenza.
Conciliazioni sindacali e contrattuali. I contratti collettivi possono prevedere procedure conciliative proprie (art. 412-ter c.p.c.), ma non possono condizionare l’accesso alla tutela giurisdizionale. La validità della conciliazione raggiunta si valuta alla luce dell’art. 2113 c.c., che rende inoppugnabili le rinunce e transazioni concluse nelle sedi protette.
Errori frequenti. Considerare ancora il tentativo come condizione di procedibilità; inviare la richiesta alla sola commissione senza spedirne copia alla controparte; ritenere che la mancata adesione della controparte precluda l’azione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 410 c.p.c. si collega all’art. 409 c.p.c., che delimita le controversie di lavoro, e all’art. 413 c.p.c. per la competenza territoriale. Gli effetti dell’accordo e del mancato accordo sono regolati dall’art. 411 c.p.c. (verbale, esecutività, proposta conciliativa e sua valutazione nel giudizio); seguono le forme alternative di conciliazione e arbitrato degli artt. 412, 412-ter e 412-quater c.p.c. In giudizio il tentativo è ripreso dall’art. 420 c.p.c. L’inoppugnabilità delle conciliazioni discende dall’art. 2113, quarto comma, c.c.; le regole sulla decadenza nell’impugnazione del licenziamento sono contenute nell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.