Art. 304 c.p.c. Effetti dell’interruzione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
1. In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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