Art. 300 c.p.c. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
2. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.
3. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.
4. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292.
5. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.(46)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 16 ottobre 1986, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1986, n. 50), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 300 c.p.c. regola il modo in cui la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, o del contumace, incidono sul processo. Mentre l’art. 299 c.p.c. riguarda gli eventi che colpiscono la parte prima della costituzione, qui la parte è già nel processo e la legge deve bilanciare due esigenze: proteggere i successori, che hanno diritto di difendersi, e preservare la stabilità del giudizio, evitando che eventi ignoti alle altre parti ne travolgano gli atti. La soluzione si impernia sul ruolo del difensore: per la parte costituita a mezzo di procuratore, l’interruzione non è automatica ma dipende dalla dichiarazione o notificazione dell’evento.
Il quarto comma, relativo al contumace, è stato sostituito dall’art. 46, comma 13, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati successivamente, aggiungendo l’ipotesi dell’evento documentato dall’altra parte. La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 1986, ha dichiarato illegittimi gli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano l’interruzione in caso di scomparsa del convenuto; con sentenza n. 276 del 2009 ha dichiarato non fondata, nei sensi della motivazione, una questione sul quarto comma.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Ultrattività del mandato. Se il difensore non dichiara l’evento, continua a rappresentare la parte come se nulla fosse accaduto. La posizione processuale si stabilizza non solo nel grado in corso ma anche nelle fasi successive di quiescenza e di impugnazione: la sentenza può essere notificata al difensore e l’impugnazione può essere notificata alla parte defunta presso di lui. La situazione muta solo se nella fase successiva si costituiscono gli eredi, se il procuratore munito di procura valida anche per gli altri gradi dichiara o notifica l’evento, oppure, per il contumace, se l’evento è documentato, notificato o certificato.
Scelta difensiva. La dichiarazione è rimessa alla valutazione del procuratore, che può ritenere più utile per i successori proseguire il processo senza interruzione. Si tratta di una scelta tecnica da ponderare: l’interruzione apre il termine di tre mesi per la riassunzione (art. 305 c.p.c.), con il rischio di estinzione.
Ricorso per cassazione. L’ultrattività opera anche quando la parte, persona fisica o giuridica, perde la capacità dopo aver conferito la procura speciale per il giudizio di legittimità ma prima della notifica del ricorso.
Eventi tra un grado e l’altro. L’evento che si verifica dopo la pubblicazione della sentenza non interrompe un processo che è già in quiescenza; incide però sulla legittimazione a notificare la sentenza e l’impugnazione e sul decorso dei termini, secondo l’art. 328 c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 300 c.p.c. presuppone l’art. 299 c.p.c., che individua gli eventi interruttivi, e opera in coordinamento con l’art. 301 c.p.c. per gli eventi che colpiscono il difensore. La prosecuzione e la riassunzione sono regolate dagli artt. 302 e 303 c.p.c., l’effetto sui termini dall’art. 304 c.p.c., l’estinzione per mancata riassunzione dagli artt. 305 e 307 c.p.c. Per gli eventi sopravvenuti alla sentenza rileva l’art. 328 c.p.c.; per la notificazione dell’impugnazione l’art. 330 c.p.c. Sul piano sostanziale l’ultrattività si confronta con le cause di estinzione del mandato dell’art. 1722 c.c. e, per le società cancellate, con l’art. 2495 c.c.