Art. 301 c.p.c. Morte o impedimento del procuratore

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

2. In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.

3. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.