Art. 298 c.p.c. Effetti della sospensione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

2. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.