Art. 296 c.p.c. Sospensione su istanza delle parti
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.