Art. 280 c.p.c. Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.
2. Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’art. 176 secondo comma.
3. Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.