Art. 280 c.p.c. Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell’articolo seguente.

2. Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’art. 176 secondo comma.

3. Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.