Art. 278 c.p.c. Condanna generica - Provvisionale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.

2. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.