Art. 275-bis c.p.c. Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

2. All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

3. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata....(178)

4. Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 275-bis c.p.c. è stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) per le cause riservate alla decisione collegiale del tribunale (art. 50-bis c.p.c.) ed è applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Trasferisce nel giudizio collegiale il modello della decisione a seguito di discussione orale già noto al giudice monocratico con l’art. 281-sexies c.p.c.: quando la causa non richiede l’ampio scambio di scritti conclusivi, la decisione può essere pronunciata all’esito di un’udienza davanti al collegio, con lettura immediata di dispositivo e motivazione.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, reca un intervento del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo) sul terzo comma, relativo alla pubblicazione della sentenza; per l’art. 7, comma 1, del decreto la modifica si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. La ratio è l’accelerazione della fase decisoria, senza sacrificare il contraddittorio, che resta garantito da note scritte anteriori all’udienza.

Contenuto della disposizione

  • Iniziativa: è il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di discussione orale, a fissare l’udienza davanti al collegio.
  • Termini: assegna alle parti un termine, anteriore all’udienza e non superiore a trenta giorni, per note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, per note conclusionali. I termini si calcolano a ritroso dalla data dell’udienza.
  • Udienza: l’istruttore fa la relazione orale, il presidente ammette le parti alla discussione e, all’esito, il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
  • Pubblicazione: la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale da parte del presidente ed è immediatamente depositata.
  • Alternativa: se il collegio non provvede con lettura in udienza, deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Profili applicativi

Rispetto al modello ordinario dell’art. 189 c.p.c., che prevede tre termini (precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, repliche) prima della rimessione al collegio, l’art. 275-bis comprime la fase scritta a due note brevi e affida all’udienza la replica. Il difensore deve quindi preparare la discussione come momento effettivo di difesa, perché la sentenza può essere pronunciata subito dopo.

Poiché la pubblicazione coincide con la sottoscrizione del verbale, da quel momento la sentenza esiste giuridicamente e decorrono i termini che non presuppongono la notifica, senza necessità di ulteriore comunicazione di cancelleria per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo. La sentenza deve contenere, già al momento della lettura, la concisa motivazione: un dispositivo letto in udienza seguito da una motivazione depositata mesi dopo non realizza lo schema legale. Una bozza predisposta prima dell’udienza non è ancora la sentenza e può essere modificata alla luce della discussione. Resta aperta la questione se la parte possa opporsi alla scelta del modulo orale chiedendo il rito ordinario: la norma rimette la scelta all’istruttore, ma l’omessa assegnazione dei termini per le note, o la decisione prima della loro scadenza, lede il contraddittorio.

Orientamenti giurisprudenziali

Non constano ancora pronunce di legittimità sull’art. 275-bis. Le decisioni che seguono riguardano l’art. 281-sexies c.p.c., modello dichiarato della norma, e la disciplina dei termini per gli scritti conclusivi; i principi sulla pubblicazione mediante lettura e sottoscrizione del verbale e sulla tutela del contraddittorio nella fase decisoria sono trasponibili per identità di struttura.

  • Cassazione civile, sez. III, 24 luglio 2007, n. 16304: nella decisione a seguito di discussione orale, la lettura in udienza e la sottoscrizione del verbale equivalgono alla pubblicazione e rendono superflua la comunicazione di cancelleria, perché il provvedimento si ha per conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo; i termini decorrono da quella data.
  • Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10707: la sentenza si perfeziona con la lettura del dispositivo e della concisa motivazione e con la sottoscrizione del verbale; la sentenza consistente nel solo dispositivo, con motivazione depositata mesi dopo, è nulla per mancanza di motivazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1° agosto 2023, n. 23388: il provvedimento firmato digitalmente prima dell’udienza è soltanto una bozza deliberata; la sentenza nasce con la lettura e la sottoscrizione del verbale dopo la discussione, sicché non vi è lesione del contraddittorio.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 18 ottobre 2023, n. 29010: richiamando le Sezioni Unite n. 36596 del 2021, la decisione adottata prima della scadenza dei termini per gli scritti conclusivi è nulla, senza che occorra dimostrare un pregiudizio concreto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 luglio 2026, n. 23500: nel regime anteriore alla riforma, la decisione orale ai sensi dell’art. 281-sexies in appello era preclusa se una parte aveva chiesto lo scambio delle comparse conclusionali; deciderla comunque, senza termini, comporta la nullità della sentenza.

Rapporti con altre norme

L’art. 275-bis si affianca all’art. 275 c.p.c. sulla decisione collegiale ordinaria e all’art. 189 c.p.c. sulla rimessione al collegio; per il giudice monocratico il modello corrispondente è l’art. 281-sexies c.p.c. Rilevano inoltre l’art. 50-bis c.p.c. sulle cause collegiali, l’art. 276 c.p.c. sulla deliberazione, l’art. 133 c.p.c. sulla pubblicazione e l’art. 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione.