Art. 220 c.p.c. Pronuncia del collegio
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
2. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.(2)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro”.