Art. 220 c.p.c. Pronuncia del collegio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

2. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.(2)

Testo in vigore dal 29 maggio 1948

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.