Art. 218 c.p.c. Scritture di comparazione presso depositari

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

2. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.