Art. 219 c.p.c. Redazione di scritture di comparazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
2. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.