Art. 189 c.p.c. Rimessione al collegio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

2. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

3. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.(171)(173)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”;
- (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”; - (con l’art. 92, comma 2) che “Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995.”

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 189 c.p.c. chiude la fase di trattazione e istruzione del processo ordinario di cognizione davanti al tribunale e disciplina il passaggio alla fase decisoria quando la causa è riservata alla decisione collegiale. La sua funzione è duplice: cristallizzare il thema decidendum attraverso la precisazione delle conclusioni e garantire alle parti lo spazio per illustrare per iscritto le proprie difese finali prima che il collegio decida.

La disposizione è stata interamente riscritta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia). Nella disciplina previgente il giudice istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni in un’apposita udienza e, solo dopo, decorrevano i termini per comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c. Il nuovo testo inverte la sequenza: il giudice fissa l’udienza di rimessione al collegio e assegna termini a ritroso, calcolati da quella data, per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, in modo che la causa giunga all’udienza già pronta per la decisione. Per effetto dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, il nuovo testo si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; ai giudizi pendenti a quella data continua ad applicarsi la disciplina anteriore.

Contenuto della disposizione

Il presupposto è che il giudice istruttore ritenga la causa matura per la decisione (art. 187, primo comma, c.p.c.), oppure ritenga di far decidere separatamente una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio (art. 187, secondo e terzo comma), oppure che l’istruzione sia esaurita (art. 188 c.p.c.). In tali casi egli fissa davanti a sé l’udienza di rimessione e assegna, salvo rinuncia delle parti, tre termini perentori:

  • fino a sessanta giorni prima dell’udienza, per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o nelle memorie dell’art. 171-ter c.p.c.;
  • fino a trenta giorni prima, per le comparse conclusionali;
  • fino a quindici giorni prima, per le memorie di replica.

Le conclusioni di merito vanno formulate per intero anche quando la rimessione riguarda una sola questione preliminare o pregiudiziale, perché il collegio è investito dell’intera causa e, se respinge la questione, può dover decidere il merito o restituire gli atti all’istruttore. All’udienza fissata la causa è rimessa al collegio; resta ferma la facoltà di chiedere la discussione orale secondo l’art. 275 c.p.c.

Profili applicativi

La precisazione delle conclusioni non è sede per allargare il perimetro della lite: domande, eccezioni e richieste nuove rispetto a quelle tempestivamente formulate sono inammissibili. Al contrario, la mancata riproposizione di istanze istruttorie respinte o non esaminate è tradizionalmente letta come rinuncia, sicché per coltivarle in appello occorre insistervi nelle conclusioni definitive. La presunzione di abbandono non è però automatica: va valutata la condotta complessiva della parte e il collegamento tra le richieste non ripetute e quelle formulate.

Sul piano pratico, il difensore deve calcolare con attenzione i termini a ritroso, ricordando che sono perentori e che la nota di precisazione deve contenere conclusioni complete, anche in via subordinata. Le parti possono rinunciare ai termini e chiedere la decisione immediata. Nella maggior parte delle cause il tribunale decide in composizione monocratica: l’art. 281-quinquies c.p.c. richiama gli stessi termini, con decisione affidata al giudice unico.

Il momento della rimessione rileva anche oltre la fase decisoria: segna, per esempio, il limite per proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 1° luglio 2026, n. 22567: il regolamento preventivo di giurisdizione è precluso dal momento in cui, esaurita l’attività delle parti con la precisazione delle conclusioni, la causa è trattenuta in decisione; se però una parte ha chiesto la discussione orale ai sensi dell’art. 275 c.p.c., la preclusione si sposta al termine della discussione davanti al collegio; nella specie, con udienza ex art. 189 c.p.c. e richiesta di discussione orale, il regolamento notificato prima dell’udienza è stato ritenuto ammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 aprile 2024, n. 9548: la mancata riproposizione nelle conclusioni definitive di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non basta, da sola, a farne presumere la rinuncia, specie se strettamente connesse a quelle formulate all’udienza dell’art. 189 c.p.c.; il giudice di merito deve accertare in concreto se la parte abbia inteso insistervi.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 marzo 2024, n. 5986: la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie non ammesse ne fa presumere la rinuncia, salvo che dalla condotta processuale complessiva o dalla connessione con le conclusioni e la linea difensiva emerga una volontà inequivoca di insistervi; la censura sulla mancata ammissione della prova è stata dichiarata inammissibile anche per difetto di specificità.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 2026, n. 24678: nel giudizio di divisione le istanze di assegnazione in proprietà esclusiva e di vendita sono antitetiche; se la parte chiede la vendita in sede di precisazione delle conclusioni, l’istanza di assegnazione formulata in precedenza si presume abbandonata e il giudice non può accoglierla.

Rapporti con altre norme

L’art. 189 c.p.c. presuppone gli artt. 187 e 188 c.p.c. e si collega all’art. 171-ter c.p.c., che segna il limite delle conclusioni proponibili. Lo sviluppo della fase decisoria collegiale è regolato dagli artt. 275 e 276 c.p.c., mentre per il giudice monocratico valgono gli artt. 281-quinquies e 281-sexies c.p.c. La perentorietà dei termini richiama gli artt. 152 e 153 c.p.c.; l’udienza di rimessione può essere sostituita dal deposito di note ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. In appello la precisazione delle conclusioni è disciplinata dall’art. 352 c.p.c., e le istanze non riproposte possono incontrare la preclusione dell’art. 346 c.p.c.