1. Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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