Art. 186 c.p.c. Pronuncia dei provvedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.