Art. 186-bis c.p.c. Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.(116)

2. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

3. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.(67)(72)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.

Aggiornamento (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 4) che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 186-bis c.p.c. appartiene al gruppo delle ordinanze anticipatorie di condanna, collocate nella sezione dedicata alla trattazione della causa insieme agli artt. 186-ter e 186-quater c.p.c. La norma consente al giudice istruttore di ordinare, nel corso del processo, il pagamento delle somme che la controparte costituita non ha contestato, così da evitare che il creditore debba attendere la sentenza anche per la parte della pretesa su cui non esiste una vera controversia. La funzione è dunque acceleratoria e deflattiva: la durata del giudizio non deve gravare su chi vanta un credito che lo stesso debitore, con il proprio comportamento processuale, mostra di non mettere in discussione.

L’articolo è stato inserito dall’art. 20 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nell’ambito della riforma del processo civile entrata in vigore nel 1993. L’art. 2, comma 1, lett. i), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha poi aggiunto il secondo periodo del primo comma, che disciplina l’istanza proposta fuori udienza, con applicazione ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006. La riforma del 2022 non ha inciso sul testo, che resta quello vigente dal 2006.

Contenuto della disposizione

  • Iniziativa: l’ordinanza presuppone un’istanza di parte; il giudice non può pronunciarla d’ufficio.
  • Presupposto oggettivo: le somme devono essere “non contestate”, cioè riconosciute o comunque non specificamente contrastate dalla parte nei cui confronti è chiesto il pagamento. La non contestazione si collega al principio dell’art. 115, secondo comma, c.p.c., per cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione.
  • Presupposto soggettivo: l’ordinanza può essere emessa solo nei confronti delle parti costituite; la contumacia non equivale a non contestazione.
  • Limite temporale: l’istanza può essere proposta fino al momento della precisazione delle conclusioni. Se è avanzata fuori udienza, il giudice fissa la comparizione delle parti e assegna il termine per la notificazione, a garanzia del contraddittorio.
  • Effetti: l’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva efficacia anche se il processo si estingue, sicché il creditore mantiene quanto ottenuto pur senza una sentenza.
  • Regime: il provvedimento segue la disciplina delle ordinanze revocabili degli artt. 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma, c.p.c.: può essere modificato o revocato dal giudice che l’ha emesso e non è autonomamente impugnabile.

Profili applicativi

La nozione di somma non contestata. L’istituto opera sul piano del comportamento processuale della controparte, non su quello della prova. La valutazione dell’esistenza e della portata della non contestazione è riservata al giudice di merito; la parte che intende contestarla in sede di legittimità deve riprodurre nel ricorso gli atti difensivi rilevanti, secondo l’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Nella pratica, l’ordinanza è frequente quando il convenuto ammette un debito di importo inferiore a quello preteso, oppure nell’opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente contesta solo una parte del credito.

Natura provvisoria. L’ordinanza non contiene un accertamento definitivo del credito. Essa è priva di decisorietà, non vincola il giudice della sentenza e può essere revocata o modificata. Ne derivano due conseguenze pratiche: la sentenza finale si sostituisce all’ordinanza, determinando l’ammontare effettivamente dovuto; il debitore che abbia pagato più del dovuto può ottenere la restituzione dell’eccedenza, di regola nello stesso processo in cui l’ordinanza è stata emessa.

Esecuzione forzata. Poiché costituisce titolo esecutivo, l’ordinanza consente di intimare il precetto e avviare l’esecuzione. La sua revoca, tuttavia, travolge l’esecuzione non ancora conclusa, che diventa illegittima per il venir meno del titolo. Il creditore che agisce in base all’ordinanza assume perciò il rischio della sua successiva caducazione.

Estinzione del processo. La conservazione dell’efficacia in caso di estinzione distingue l’ordinanza dell’art. 186-bis da altri provvedimenti interinali; in quella ipotesi essa resta titolo esecutivo, ma non acquista autorità di giudicato sull’esistenza del credito.

Errori frequenti. Chiedere l’ordinanza nei confronti di un contumace; confondere la non contestazione con il difetto di prova; proporre impugnazione autonoma contro l’ordinanza, che va invece contestata chiedendone la revoca al giudice istruttore o censurando la sentenza che la recepisce.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 2005, n. 11023: l’ordinanza è un provvedimento endoprocessuale privo di decisorietà, revocabile e modificabile in corso di causa e in sentenza; non vincola sulla debenza delle somme, che è stabilita solo dalla sentenza, e la restituzione delle maggiori somme pagate va chiesta nel giudizio in cui l’ordinanza è stata emessa.
  • Cassazione civile, sez. VI, 5 settembre 2017, n. 20789: la revoca dell’ordinanza, in corso di causa o con la sentenza, ne fa venire meno tutti gli effetti; l’esecuzione forzata intrapresa sulla sua base e non ancora conclusa diviene illegittima con effetto retroattivo, perché manca il titolo esecutivo.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072: quando a un titolo giudiziale anticipatorio segue, nello stesso processo, un titolo reso a cognizione piena che modifica l’importo del credito, il secondo si sostituisce al primo con effetto retroattivo, purché la sostituzione sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 maggio 2025, n. 12461: l’apprezzamento dell’esistenza e del valore di una condotta di non contestazione spetta al giudice di merito; chi denuncia l’errata applicazione del principio deve trascrivere nel ricorso il contenuto degli atti difensivi di entrambe le parti.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 marzo 2025, n. 7299: nel trattare il frazionamento del credito, le Sezioni Unite richiamano i provvedimenti anticipatori degli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater c.p.c. tra gli strumenti che consentono al creditore di ottenere una soddisfazione anticipata dei crediti non contestati all’interno di un accertamento unitario.

Rapporti con altre norme

L’art. 186-bis c.p.c. si coordina con l’art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione e con gli artt. 177 e 178 c.p.c., richiamati per il regime di revoca e modifica. Nel sistema delle ordinanze anticipatorie si affianca all’art. 186-ter c.p.c. (ingiunzione in corso di causa, fondata su prova scritta) e all’art. 186-quater c.p.c. (ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione). L’efficacia esecutiva rinvia all’art. 474 c.p.c.; la conservazione dell’efficacia dopo l’estinzione va letta con l’art. 310 c.p.c. Nel rito del lavoro opera la disposizione analoga dell’art. 423, primo comma, c.p.c. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una funzione affine è svolta dall’esecuzione provvisoria parziale dell’art. 648 c.p.c., limitata alle somme non contestate. La restituzione di quanto pagato in eccesso trova fondamento nell’art. 2033 c.c.