Art. 159 c.p.c. Estensione della nullità

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.