Art. 158 c.p.c. Nullità derivante dalla costituzione del giudice

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.