Art. 158 c.p.c. Nullità derivante dalla costituzione del giudice
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.