Art. 156 c.p.c. Rilevanza della nullità
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
2. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.
3. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 156 c.p.c. apre il capo dedicato alla nullità degli atti processuali ed esprime il principio della strumentalità delle forme: le forme del processo non sono fini a sé stesse, ma servono a conseguire determinati risultati (la conoscenza di un atto, l’instaurazione del contraddittorio, l’esercizio della difesa). Ne discende che l’invalidità va pronunciata solo quando la violazione della forma compromette davvero quei risultati. La norma, rimasta immutata dal 1942, completa il principio di libertà delle forme dell’art. 121 c.p.c. e si raccorda oggi con il principio costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.), che sconsiglia di sacrificare la decisione di merito a vizi privi di conseguenze sostanziali.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Notificazioni. È il terreno elettivo della norma. La notificazione è inesistente solo nei casi limite di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi essenziali per essere riconosciuta come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale, compresa la consegna in luogo o a persona diversi da quelli prescritti, è nullità sanabile. La sanatoria opera con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione del destinatario (anche se compiuta al solo fine di eccepire il vizio) o della rinnovazione spontanea o disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c., e impedisce il maturare di decadenze.
Processo telematico. Errori tecnici nel deposito o nella trasmissione digitale non determinano invalidità quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, per esempio perché è stato effettivamente reso disponibile al destinatario o al giudice; resta salva la rimessione in termini quando il vizio non è imputabile alla parte.
Scelta del modello errato. Se l’atto introduttivo è redatto in una forma diversa da quella prescritta (citazione invece di ricorso, o viceversa), la sua tempestività si valuta in base al momento in cui la fattispecie si completa degli elementi necessari a produrre l’effetto tipico, che è quello di instaurare il rapporto processuale entro il termine.
Limiti. Il raggiungimento dello scopo richiede un fatto successivo che realizzi la funzione dell’atto: non può essere invocato quando la violazione ha impedito in radice l’esercizio di un diritto processuale. Così, la decisione assunta senza concedere o attendere i termini per le difese conclusive è nulla in sé, senza che la parte debba dimostrare quali argomenti avrebbe svolto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 156 c.p.c. è il cardine del sistema delle nullità, completato dall’art. 157 c.p.c. (rilevabilità e legittimazione a eccepire), dall’art. 158 c.p.c. (nullità da vizi di costituzione del giudice), dall’art. 159 c.p.c. (estensione della nullità e conservazione degli atti), dall’art. 160 c.p.c. (nullità della notificazione) e dall’art. 161 c.p.c. (conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame). Si collega all’art. 121 c.p.c. sulla libertà delle forme, agli artt. 164 e 291 c.p.c. sulla sanatoria della citazione e sulla rinnovazione della notificazione, all’art. 153 c.p.c. sulla rimessione in termini e, sul piano costituzionale, agli artt. 24 e 111 Cost.