Art. 699 c.p. Porto abusivo di armi
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a sei mesi.
2. Comma abrogato dal D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.(33)(96)(125)(233)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
Aggiornamento (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l’art. 7, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Aggiornamento (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.
Aggiornamento (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l’art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione;
- (con l’art. 71, comma 3) che alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 699 c.p. punisce il porto abusivo di armi, contravvenzione collocata tra quelle concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale. È un reato di pericolo presunto: la legge sottopone a controllo amministrativo la circolazione delle armi fuori dalle abitazioni e punisce chi la realizza senza la licenza richiesta, a prescindere da qualsiasi uso offensivo. L’interesse tutelato è l’ordine e la sicurezza pubblica.
La disposizione opera in un sistema stratificato. Il porto illegale di armi comuni da sparo e da guerra è punito come delitto dalle leggi speciali (legge 2 ottobre 1967, n. 895); il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere è previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. All’art. 699 c.p. resta quindi essenzialmente il porto senza licenza di armi bianche proprie. Il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (cosiddetto decreto Caivano), convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha abrogato il secondo comma, relativo alle armi per le quali la licenza non può essere rilasciata, trasferendone il contenuto, con pena della reclusione, nell’art. 4-bis della legge n. 110 del 1975.
Contenuto della disposizione
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, nel periodo di applicazione e fino a tre anni dalla cessazione, con aggiunta di una misura di sicurezza detentiva (art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Profili applicativi
La prima operazione è la corretta qualificazione dell’oggetto: arma propria da sparo (delitto della legge n. 895 del 1967), arma bianca propria (art. 699 c.p.), arma o strumento per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis della legge n. 110 del 1975), strumento atto ad offendere portato senza giustificato motivo (art. 4 della stessa legge). Il tirapugni, ad esempio, è arma per cui non è prevista alcuna licenza e non può essere ricondotto al primo comma dell’art. 699 c.p.
Nella casistica stradale, il coltello custodito nel vano portaoggetti dell’auto, a portata di mano del conducente, integra il porto e non il mero trasporto. Per i fatti anteriori al 2023 contestati ai sensi del secondo comma abrogato, opera la continuità normativa con l’art. 4-bis della legge n. 110 del 1975, con applicazione della disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p. La contravvenzione, punita con il solo arresto, non ammette oblazione; è invece spesso discussa l’applicabilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 699 c.p. è residuale rispetto ai delitti in materia di armi da sparo (artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895) e convive con l’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che punisce il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, e con il nuovo art. 4-bis della stessa legge per le armi non suscettibili di licenza. Il rilascio delle licenze è disciplinato dagli artt. 42 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773). Contigue sono le contravvenzioni di omessa denuncia di armi (art. 697 c.p.) e di omessa custodia (art. 20-bis della legge n. 110 del 1975). Per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione rilevano l’art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011 e, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l’art. 76 dello stesso decreto. La nozione di arma propria e impropria ricorre anche nelle aggravanti di parte speciale, ad esempio nella rapina (art. 628, terzo comma, c.p.).