Art. 615 c.p. Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.