Art. 615-bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Testo in vigore dal 13 aprile 1974

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 615-bis c.p. punisce le interferenze illecite nella vita privata, cioè la captazione, con strumenti di ripresa visiva o sonora, di notizie o immagini relative alla vita che si svolge nei luoghi di privata dimora, e la successiva diffusione di quanto così ottenuto. La norma è stata introdotta dalla legge 8 aprile 1974, n. 98, in vigore dal 13 aprile 1974, per reagire alla diffusione di microfoni, microcamere e teleobiettivi, che consentono di violare l’intimità domestica senza alcuna intrusione fisica.

Collocata tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio, tutela la riservatezza della persona nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., in attuazione dell’art. 14 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo al domicilio serve a delimitare lo spazio entro cui la vita privata riceve protezione penale.

Contenuto della disposizione

  • Delitto di indiscrezione (primo comma): chiunque, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell’abitazione, in altro luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze. Pena: reclusione da sei mesi a quattro anni.
  • Delitto di rivelazione (secondo comma): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o immagini ottenute nei modi indicati. Stessa pena.
  • Procedibilità e aggravante (terzo comma): il reato è punibile a querela della persona offesa; si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Il dolo è generico: occorre la consapevolezza di captare, senza averne titolo, momenti di vita privata altrui. L’avverbio indebitamente esprime un requisito di illiceità speciale, che esclude il reato quando la captazione sia autorizzata dalla legge, come nelle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria, o consentita dall’interessato.

Profili applicativi

Il primo nodo è il luogo. La nozione di privata dimora coincide con quella dell’art. 614 c.p. e comprende, oltre all’abitazione, i luoghi in cui la persona svolge atti della vita privata in modo non occasionale e le appartenenze funzionalmente collegate, come cortili, androni e autorimesse condominiali. Non vi rientra l’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, sicché il microfono nascosto nell’auto altrui non integra questo reato, pur potendo rilevare ad altro titolo.

Il secondo nodo riguarda la posizione dell’autore che non è estraneo al domicilio: il coniuge, il convivente, l’ex partner ammesso in casa, il titolare dell’abitazione che installa telecamere. Su questo punto la giurisprudenza si è divisa. Un orientamento esclude il reato quando l’agente sia stato ammesso, anche occasionalmente, nel luogo e alla vita privata ripresa; un altro, più recente, guarda alla partecipazione all’atto ripreso e al consenso della persona: risponde chi, pur titolare del domicilio, registra conversazioni o immagini di altri senza parteciparvi e senza il loro consenso. Si pensi al genitore che registra di nascosto in casa i colloqui tra l’ex compagna e il figlio, o al coniuge che filma l’altro in bagno.

Sul piano pratico, le registrazioni così ottenute non possono essere prodotte con leggerezza nei giudizi di separazione o affidamento: la loro formazione può integrare il reato e la loro diffusione espone anche a responsabilità civile e per trattamento illecito di dati personali.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 39550: preso atto del contrasto, la Corte ha individuato il bene protetto nella vita privata e ha affermato che il reato è configurabile anche quando l’agente sia titolare o contitolare del domicilio, se capta immagini o registra conversazioni della vita privata di chi vi si trova senza il suo consenso e senza partecipare a quella porzione di vita privata.
  • Cassazione penale, sez. V, 8 giugno 2023, n. 24848: aderendo all’indirizzo che individua il bene nella riservatezza domiciliare, la Corte ha escluso il reato per chi, ammesso nell’abitazione dell’ex coniuge, aveva filmato gli incontri di questo con il figlio, poiché la norma colpisce solo l’interferenza del terzo estraneo agli atti di vita privata captati; la sentenza di condanna è stata annullata.
  • Cassazione penale, sez. V, 29 gennaio 2024, n. 3446: non integra il reato l’installazione nell’auto altrui di un dispositivo che consente la ripresa sonora, perché l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non rientra tra i luoghi indicati dall’art. 614 c.p.
  • Cassazione penale, sez. V, 20 settembre 2022, n. 34783: la nozione di privata dimora rilevante per l’art. 615-bis c.p. è la stessa dell’art. 614 c.p. e comprende le appartenenze legate all’abitazione da un rapporto funzionale di servizio o accessorietà; essa va tenuta distinta dalla nozione di domicilio elaborata ai fini processuali delle intercettazioni e videoriprese.

Rapporti con altre norme

La norma si coordina con la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), di cui richiama i luoghi, e con le fattispecie a tutela delle comunicazioni: la cognizione o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telegrafiche (art. 617 c.p.) e l’installazione di apparecchiature atte a intercettarle (art. 617-bis c.p.), nonché la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.), che riguarda incontri privati e conversazioni anche fuori dal domicilio. La clausola di sussidiarietà del secondo comma cede quando la diffusione integra reati più gravi, come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) o la diffamazione aggravata (art. 595 c.p.). Restano da considerare gli illeciti in materia di dati personali (art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e, nei luoghi di lavoro, i limiti ai controlli a distanza (art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300). Sul piano processuale, le videoriprese in luoghi di privata dimora disposte nelle indagini seguono le regole delle intercettazioni (art. 266 c.p.p.).