Art. 614 c.p. Violazione di domicilio

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

3. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.(119)

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma quarto del presente articolo, limitatamente all’ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 614 c.p. punisce la violazione di domicilio ed è collocato tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio, nella sezione dei delitti contro la libertà individuale. Il bene tutelato è la libertà domestica, cioè il diritto di ciascuno di preservare da intrusioni esterne i luoghi in cui si svolge la propria vita privata: il domicilio è inteso come proiezione spaziale della persona, in attuazione dell’art. 14 Cost., che ne proclama l’inviolabilità.

La disposizione è stata modificata due volte in tempi recenti. La legge 26 aprile 2019, n. 36, in materia di legittima difesa, ha inasprito le pene, portando l’ipotesi base alla reclusione da uno a quattro anni e quella aggravata alla reclusione da due a sei anni. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022, ha esteso la procedibilità a querela anche all’ipotesi aggravata dalla violenza sulle cose, mantenendo la procedibilità d’ufficio per i casi più gravi.

Contenuto della disposizione

Il primo comma descrive due condotte di introduzione:

  • l’ingresso nell’abitazione altrui, in un altro luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (il cosiddetto ius excludendi);
  • l’ingresso clandestino, cioè all’insaputa dell’avente diritto, o con inganno, ad esempio fingendosi tecnico o pubblico ufficiale.

Il secondo comma punisce con la stessa pena il trattenimento nei medesimi luoghi contro l’espressa volontà dell’avente diritto, oppure in modo clandestino o con inganno: è il caso di chi, entrato lecitamente, rifiuta di uscire dopo essere stato invitato ad allontanarsi.

L’oggetto materiale comprende l’abitazione, cioè il luogo adibito anche temporaneamente alla vita domestica, gli altri luoghi di privata dimora, nei quali si svolgono in modo non occasionale atti della vita privata al riparo da intrusioni (uno studio professionale non aperto al pubblico, una camera d’albergo), e le appartenenze, cioè gli spazi accessori funzionalmente collegati (cortili, giardini, garage, cantine, pianerottoli). Titolare dello ius excludendi è chi abita il luogo, anche senza un titolo di proprietà, purché vi abbia stabilito la propria dimora.

Il terzo comma prevede l’aggravante della violenza sulle cose o alle persone o del colpevole palesemente armato. Il delitto è punibile a querela; si procede d’ufficio se il fatto è commesso con violenza alle persone, se il colpevole è palesemente armato, o se il fatto è commesso con violenza sulle cose ai danni di persona incapace per età o per infermità. L’elemento soggettivo è il dolo generico, che include la consapevolezza del dissenso dell’avente diritto.

Profili applicativi

La casistica più frequente riguarda i conflitti familiari e tra ex conviventi (l’ex partner che rientra nella casa familiare contro la volontà dell’altro), i rapporti tra proprietario e conduttore o comodatario (il proprietario che entra nell’immobile concesso in uso senza il consenso di chi vi abita) e le liti di vicinato sulle parti comuni. Il proprietario può commettere il reato quando l’immobile costituisca il domicilio altrui: conta la relazione di fatto tra la persona e il luogo, non il titolo giuridico. Il possesso di una copia delle chiavi o il pagamento delle utenze da parte del proprietario non escludono la tutela di chi vi abita.

La nozione di privata dimora non si estende a ogni luogo dal quale il titolare possa escludere terzi: i luoghi aperti al pubblico, come negozi e ristoranti nelle aree accessibili alla clientela, e gli ambienti utilizzati in modo occasionale (bagni pubblici, camerini di locali) restano esclusi. Quando l’introduzione serve a commettere un furto, si applica l’art. 624-bis c.p.; quando è finalizzata a farsi ragione da sé, la violazione di domicilio concorre con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 marzo 2006, n. 26795: il concetto di domicilio individua un particolare rapporto tra la persona e il luogo in cui si svolge la vita privata, tale da sottrarla alle ingerenze esterne anche quando è assente; non vi rientrano luoghi come i bagni pubblici o i privé di un locale notturno, pur riservati, e le riprese video di comportamenti non comunicativi all’interno del domicilio sono vietate dall’art. 14 Cost.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 23 marzo 2017, n. 31345: costituiscono privata dimora solo i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare; i luoghi di lavoro ne restano esclusi, salvo che il fatto avvenga in un’area riservata alla sfera privata.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 marzo 2026, n. 10995: l’immobile concesso in uso gratuito come abitazione costituisce domicilio delle persone che vi hanno stabilito la dimora, anche temporanea e d’accordo con il proprietario, sicché è irrilevante che quest’ultimo conservi una copia delle chiavi o paghi le utenze; la violazione di domicilio concorre con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso dell’imputato è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 febbraio 2026, n. 4267: il domicilio è tutelato come proiezione spaziale della persona, e la protezione si estende ai luoghi di privata dimora e alle appartenenze che abbiano le stesse caratteristiche di riservatezza e di non accessibilità senza il consenso dell’avente diritto; la sentenza è stata annullata agli effetti penali per prescrizione, con rinvio al giudice civile.
  • Cassazione penale, sez. V, 28 febbraio 2025, n. 8346: richiamando le Sezioni Unite del 2006 e del 2017, la Corte ha ribadito che lo ius excludendi rilevante non è fine a se stesso ma serve a tutelare la riservatezza della vita privata, sicché non ogni ambiente dal quale si possano escludere estranei è domicilio; in tema di furto in abitazione, richiamando l’orientamento secondo cui un immobile non abitato e in cattivo stato, ma non abbandonato, può conservare la natura di privata dimora, ha rigettato il ricorso relativo a un albergo non più operativo.

Rapporti con altre norme

L’art. 614 c.p. si coordina con l’art. 615 c.p. (violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale), l’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) e l’art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico, costruito sul modello del domicilio). Quando l’introduzione è funzionale a un furto, il fatto è assorbito nel furto in abitazione (art. 624-bis c.p.); quando accompagna una rapina, rileva l’aggravante dell’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, c.p. La nozione di domicilio è centrale anche per la legittima difesa domiciliare (art. 52, secondo, terzo e quarto comma, c.p.) e, sul piano processuale, per le perquisizioni e le intercettazioni ambientali (artt. 247 e 266, comma 2, c.p.p.). L’invasione di terreni o edifici a scopo di occupazione è punita dall’art. 633 c.p.